3.1.K Eventuali riduzioni

Non sono ancora note l’entità e la procedura di applicazione del nuovo "bonus sociale TARI" (previsto dall’art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019).

UTENZE DOMESTICHE
È prevista una riduzione della quota variabile 1 della tariffa nei seguenti casi:
a) la tariffa si applica in misura ridotta del 50% - nella quota variabile (tariffa variabile 1) - alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E.; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore complessivamente a 90 giorni nell’anno solare. Le modalità di conduzione devono essere indicate nella denuncia.
b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30% - nella quota variabile (tariffa variabile 1) - alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro l’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
c) la tariffa si applica in misura ridotta del 100% - nella quota variabile (tariffa variabile 1) – alle utenze con abitazioni tenute a disposizione da persona residente (case sfitte e non concesse in comodato d’uso gratuito).
Per usufruire delle suddette riduzioni occorre presentare dichiarazione.

UTENZE NON DOMESTICHE
È prevista una riduzione della quota variabile 1 della tariffa nei seguenti casi:

a) Riduzione per avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani
La tariffa si applica in misura ridotta - nella quota variabile (tariffa variabile 1) - in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività di riciclo. L’istanza deve essere presentata annualmente entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce documentando la tipologia dei rifiuti prodotti, le relative quantità e le modalità di recupero messe in atto.
La riduzione viene applicata a conguaglio e opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

b) Aree scoperte operative
La tariffa si applica in misura ridotta del 75% - nella quota variabile (tariffa variabile 1) - per le aree scoperte operative a servizio di attività. In tali aree sono compresi anche logge e portici chiusi su tre lati. La riduzione viene applicata d’ufficio in sede di dichiarazione.

c) Nuove attività commerciali di vicinato
È previsto l’esonero della tariffa per le attività di commercio di vicinato di nuova apertura (solo quelle con superfici fino ad un massimo di 200 metri quadri). L’esonero per il primo anno di attività è totale, per il secondo e terzo anno di attività è prevista una riduzione del 50%. La riduzione viene applicata d’ufficio in sede di dichiarazione previa verifica delle condizioni.